Sotto-sezione di 1 livello: Disposizioni generali
Sotto-sezioni di 2 livello: Atti generali
INFORMAZIONI
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Decreto legislativo.
La sezione è stata organizzata in modo tale che, cliccando sul nome di una sotto-sezione, sia possibile accedere alle informazioni della sotto-sezione stessa.
CONTENUTI
Direttive, programmi, circolari, istruzioni emanati dall’amministrazione; inoltre ogni atto che fa riferimento all’organizzazione, alle funzioni, agli obiettivi, ai procedimenti ove si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o danno disposizioni per l’applicazione di esse, compresi i codici di condotta (vedi Codice disciplinare).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.12 c.1 e 2
Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
DOCUMENTI
Direttiva di massima del DS al DSGA a.s.